Art. 46 D.L. n.18 2020: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
L’art. 46 del Decreto (“sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”) nel primo periodo prevede una sostanziale moratoria, della durata di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, per le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 L. 223/91 iniziate dopo il 23 febbraio 2020.
Va precisato che pure nell’ipotesi in cui la procedura fosse ormai alla vigilia della comunicazione dei recessi tale comunicazione sarebbe anch’essa sospesa vista la giurisprudenza pacifica che attrae le comunicazioni di cui al comma 9 dell’art. 4 della Legge 223/91 – tra cui appunto le “eventuali comunicazioni di recesso” - nell’ambito della “procedura”
Se è poi vero che ragioni “politiche” hanno forse guidato la scelta di non sospendere le procedure instaurate prima della data del 23 febbraio – e dunque secondo il dettato in tali casi non solo sarà possibile portare a compimento la procedura ma altresì precedere con i licenziamenti al termine della stessa – una ragionevole cautela (vista la scarsa coerenza della scelta legislativa nella situazione emergenziale ed il possibile futuro intervento dei giudici ordinari sino alla Corte Costituzionale) suggerisce anche in tali ipotesi di sospendere, auspicabilmente nell’accordo delle parti, la procedura in corso ovvero soprassedere dal dare seguito ai licenziamenti per il medesimo periodo.
Nel secondo periodo l’art. 46 preclude direttamente, sempre per 60 giorni dalla sua entrata in vigore, tutti i licenziamenti fondati su ragioni oggettive (seconda parte dell’art. 3 L. 604/1966), originate quindi da esigenze organizzative o produttive (anche estranee alle problematiche direttamente innescate dalla situazione emergenziale) ed a prescindere dalle caratteristiche dimensionali del datore di lavoro, sia esso soggetto o meno alla procedura di cui all’art. 7 L. 604/66 come novellato dall’art. 1, 40 L. 92/2012, cd. Legge Fornero, in ragione del numero di dipendenti impiegati, ed indipendentemente dalla data di attivazione della procedura, essendo qui ininfluente lo “spartiacque” del 23 febbraio.
Qui dunque non si ha una sospensione della procedura di cui al detto art. 7, ove pure instaurata dopo il 23 febbraio e non ancora all’entrata in vigore del Decreto bensì la paralisi degli effetti del licenziamento con loro differimento dopo lo spirare dei 60 giorni. Anche questa ipotesi può infatti farsi rientrare nell’ambito della giurisprudenza consolidata formatasi con riguardo al licenziamento intimato durante la malattia.
Ovviamente sono esclusi dalla previsione i licenziamenti eventualmente intimati prima dell’entrata in vigore del Decreto.
E’ infine appena il caso di rimarcare come risulti incoerente rispetto al contenuto della norma il titolo attribuito all’art. 47 giacché essa non riguarda affatto, in entrambi i periodi, l’impugnazione dei licenziamenti.