Agenzia delle Entrate: servizi di mobilità sostenibile e welfare aziendale

A certe condizioni, i servizi di mobilità sostenibile impiegati per il tragitto casa-lavoro tramite app possono rientrare nell’ambito del welfare aziendale e beneficiare della relativa detassazione
23/03/2024
Lo specifica l’Agenzia delle entrate con la risposta 74/2024.
 
I servizi inclusi vanno dal car-sharing di veicoli elettrici al bike-sharing, dalla ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale. I servizi saranno forniti da soggetti terzi: il lavoratore potrà usufruirne via app, con addebito del pagamento all’azienda. 
 
Di seguito il testo completo della comunicazione.
 
 
Risposta n. 74/2024
 
OGGETTO: Benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una applicazione informatica – Art. 51, comma 2,  lettera f), del Tuir
 
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
 
QUESITO
 
La  Società  istante  (di  seguito  ''Società''  o  ''Istante'')  intende  realizzare un'applicazione  dedicata  (APP),  per  l'accesso  alla  fruizione  di  servizi  di  mobilità sostenibile per il tragitto casa­-lavoro­-casa, nell'ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti. L'APP, inoltre, verrebbe offerta anche ad imprese terze sulla base di apposito contratto.
In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa-­lavoro-­casa sono i seguenti:                                             
  •  car­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
  • ­ ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
  • ­ bike­sharing;
  • ­ scooter­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
  • ­­ monopattino elettrico;
  • ­­ utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).
L'Istante evidenzia che «i citati  servizi, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti delle imprese clienti, consentiranno di ottimizzare e ridurre, in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, ecc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa-­lavoro­-casa, promuovendo comportamenti responsabili dei dipendenti
verso l'ambiente e verso l'utilizzo delle risorse.
In considerazione delle descritte finalità, l'utilizzo dei servizi di car­sharing, bikesharing, scooter­sharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto».  Inoltre, saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai servizi anche i dipendenti che abbiano assegnata in  uso  promiscuo  una autovettura a titolo  di fringe benefit.
Per quanto attiene alle modalità di fruizione, tramite l'APP, il dipendente avrà la possibilità di prenotare e accedere ad uno dei predetti servizi di mobilità, con addebito del pagamento all'azienda. A tal fine, il datore di lavoro, dovrà abilitare l'utilizzo, di uno o più servizi, per tutti i dipendenti o per categorie omogenee, definendo limiti e plafond di spesa, ciò al fine di assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa­-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
 
A seguito di richiesta di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che: ­­ il nuovo piano di welfare non è stato ancora predisposto;
­­ riguardo alle modalità di accesso alle ricariche elettriche, «Il dipendente potrà accedere ad un plafond di ''kWh'' (kilowattore) ­ trasformato per semplicità gestionale in un importo monetario ­ il quale sarà determinato in funzione del consumo di energia elettrica stimato per effettuare, nei giorni di prevista presenza del dipendente presso la sede della Società, il percorso casa­lavoro­casa. A consuntivo, in base ai giorni di
effettiva presenza del dipendente presso la sede della medesima Società, il plafond verrà eventualmente rideterminato. Il plafond verrà accreditato con cadenza mensile all'inizio di  ciascun  mese  ed  eventualmente  rideterminato  dopo  la  fine  del  mese.  Eventuali 
ricariche effettuate in eccesso in un determinato mese saranno portate a riduzione del plafond del mese successivo, mentre eventuali ricariche non effettuate saranno portate ad incremento del plafond del mese successivo. Alla fine dell'anno o in caso di cessazione
del rapporto di lavoro in corso d'anno, qualora dovesse emergere un volume di ricariche superiore rispetto al consumo previsto per il percorso casa-­lavoro-­casa relativo ai giorni di presenza del lavoratore presso la sede della Società, la differenza in eccesso sarà addebitata e fatturata al dipendente, nonché trattenuta sulla prima ''busta paga'' utile. Se, invece, dovesse emergere un volume di ricariche inferiore, nessun credito per ricariche sarà riportato all'anno successivo e, quindi, il dipendente risulterà aver utilizzato il benefit in misura inferiore a quella massima riconosciuta (così come verrà disciplinata nel futuro piano di welfare aziendale).
 
Si precisa, inoltre, che il lavoratore
avrà la facoltà di variare nel corso dell'anno il mezzo di trasporto sostenibile che intenderà utilizzare nel tragitto casa­lavoro­casa. In tale ipotesi, il plafond della ricarica elettrica verrà rideterminato in funzione del numero dei giorni di utilizzo dell'auto elettrica per raggiungere il posto di lavoro»; ­­ i servizi di mobilità saranno forniti da soggetti terzi;­­  riguardo  alle  condizioni  per la  fruibilità  del  servizio  relativo  all'utilizzo  dei mezzi di trasporto pubblico locale, la previsione della messa a disposizione, a favore del 
dipendente, del biglietto singolo relativo al trasporto pubblico afferente al percorso casa-lavoro-­casa «si collega ­ contemporaneamente ­ sia all'esigenza, emersa di recente, di tenere conto dei dipendenti che svolgono la maggior parte della loro attività in smart working, sia all'esigenza di consentire l'impiego di alcuni mezzi di trasporto alternativo, quali i monopattini e la bike sharing, il cui utilizzo può, tuttavia, risultare difficoltoso in presenza di avverse condizioni atmosferiche. Nello specifico, con riferimento a questo
secondo aspetto, si vorrebbe permettere al dipendente di modificare, anche all'interno dello stesso mese, il mezzo di trasporto richiesto per effettuare il tragitto casa­lavorocasa».
 
Rappresentato quanto sopra, l'Istante chiede di sapere se l'utilizzazione dei servizi di mobilità descritti e ivi compreso l'utilizzo dell'APP, da parte della generalità dei dipendenti o da parte categorie di dipendenti, possa rientrare tra le iniziative di welfare
escluse da imposizione  fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
 
L'articolo  51,  comma  2,  lettera  f), del Tuir, prevede che non concorrono alla formazione  del  reddito  di lavoro  dipendente  «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in  conformità  a  disposizioni  di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
L'Istante ritiene che i servizi di mobilità sostenibile che intende offrire rientrino nell'ambito dei suddetti oneri di utilità sociale per una serie di argomentazioni che tengono  conto  dell'attuale  evoluzione  delle  esigenze  sociali  e  di  educazione  dei comportamenti individuali.
Al riguardo, l'Istante evidenzia che, in coerenza con i principi del Piano Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  dell'Agenda  2030  delle  Nazioni  Unite,  e  con  gli  obiettivi del Green Deal europeo, l'attenzione alla mobilità sostenibile è uno dei valori sociali su cui la normativa richiede oggi alle aziende di porre maggiore attenzione.  
    
Al riguardo, l'Istante richiama anche le disposizioni contenute nell'articolo 229, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. ''Decreto Rilancio'', convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante ''Misure per incentivare la mobilità sostenibile'', dirette  a  consentire  la  riduzione  strutturale  e  permanente  dell'impatto  ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle  persone  che  consentano  la  riduzione  dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato (motorizzato e individuale) negli spostamenti sistematici casa­lavoro­casa e favoriscano 
il decongestionamento del traffico veicolare. 
 
Ad avviso dell'Istante, i servizi di mobilità sostenibile nel tragitto casa­lavorocasa e la relativa APP consentono di raggiungere le finalità sociali previste dall'articolo 100, comma 1, del Tuir, interpretate alla luce della legislazione sopra citata e del PNRR, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  • ­­riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane e decongestionamento del traffico veicolare, mediante la sostituzione dell'uso del mezzo di trasporto privato con i servizi di mobilità sostenibile nella tratta casa­lavoro­casa, ai fini del benessere dei dipendenti;
  • ­­ottimizzare e ridurre, anche in termini di sostenibilità economica ed energetica e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa­lavoro­casa;
  • ­­promuovere  l'uso  di  mezzi  di  trasporti  condivisi  così  da  favorire  anche  la socializzazione dei dipendenti;
  • ­­ promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente attraverso l'incentivo all'uso della mobilità sostenibile;
  • sensibilizzare  i  dipendenti  a  favore  di  comportamenti  ambientalmente  e socialmente responsabili che consentano una crescita economica del Paese sostenibile, equa e inclusiva, e che comportino minori consumi energetici.
In considerazione dei descritti scopi che le imprese clienti intendono perseguire con l'offerta di servizi di mobilità sostenibile, l'Istante  ritiene  che  il  fringe  benefit, costituito  dall'utilizzazione  dei  servizi  di  mobilità  sostenibile  casa­lavoro­casa,  ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rientri nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma2,  lettera  f), del Tuir e, quindi, non concorra alla formazione del reddito di lavoro
dipendente.
 
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In  via  preliminare,  si  evidenzia  che  esula  dall'analisi  della  presente istanza  di interpello, la  deducibilità  dei  costi  sostenuti  dal  datore  di lavoro  per l'erogazione  dei benefit offerti ai lavoratori, in quanto non oggetto del quesito.
Inoltre, la presente risposta è resa all'Istante in qualità di sostituto d'imposta ed è, dunque, circoscritta ai benefit offerti ai propri dipendenti in quanto soggetto legittimato a presentare l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 
Con riferimento agli adempimenti delle imprese clienti della Società si rileva che l'istanza risulta carente del requisito della riferibilità della stessa al proprio caso concreto e personale (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, al paragrafo 2.1.1).
L'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
 
Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori  che il  dipendente  percepisce in  relazione  al  rapporto  di lavoro  (c.d.  ''principio di onnicomprensività''), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.
In particolare, il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del  reddito  di lavoro  dipendente  «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 
dell'articolo 100».
 
Il richiamato articolo 100 del Tuir, rubricato «Oneri di utilità sociale», stabilisce che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».
In  relazione  all'ambito  di  operatività  della  citata  lettera  f),  in  via  di  prassi  è stato più volte precisato (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E) che, affinché si  determini  l'esclusione  dalla  formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,  devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
  • ­le  opere  e i  servizi  devono  essere  messi  a  disposizione  della  generalità  dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • ­­le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le  opere  e  i  servizi  devono  perseguire  specifiche  finalità  di  educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir.
Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il 
terzo erogatore del servizio.
Nella  risoluzione  25  settembre  2020,  n.  55/E,  è  stato  chiarito,  in  particolare, che  nel  perimetro  applicativo  della  citata  norma  rientrano  solo  le  opere  e  i  servizi che  perseguono  le  predette  finalità  e,  conseguentemente,  non  beneficiano  della  non 
imponibilità le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità. Il documento precisa, quindi, che si configura la fattispecie disciplinata dalla disposizione in esame 
nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che 
potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.
 
Laddove, infatti, l'opera e/o il servizio  fossero predisposti dal datore di lavoro o  dal  terzo  erogatore  in  ragione  di  specifiche  esigenze  del  singolo  lavoratore  o  dei suoi  familiari  e  con  le  modalità  da  questi  ultimi  rappresentati,  si  configurerebbe  un 
aggiramento  del  divieto  di  erogare  la  prestazione  in  denaro  che,  come  detto,  non  è contemplata nell'ambito di applicazione della lettera f) in esame.
Riguardo  alle modalità  di  fruizione  dei  benefit,  nella  risposta  pubblicata il  31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l'utilità in  natura  recata  ai  dipendenti  dal  servizio  di  car  pooling  (sistema  di  trasporto  non professionale  basato  sull'uso  condiviso  di  veicoli  privati  tra  due  o  più  persone  che devono percorrere lo stesso itinerario o parte di esso) aziendale messo a disposizione dal  datore  di  lavoro,  attraverso  piattaforma  informatica,  per  il  tragitto  casa­lavorocasa. In particolare, nella citata risposta è stata riconosciuta l'applicabilità della lettera f)  in  considerazione  del  fatto  che  con  il  servizio  di  car  pooling  il  datore  di  lavoro 
non offre un servizio di trasporto organizzato dallo stesso (ipotesi disciplinata dalla lettera  d) del medesimo articolo 51 del Tuir), ma, attraverso un apposito contratto con  un  soggetto  terzo,  mette  a  disposizione  della  generalità  dei  propri  dipendenti 
una  piattaforma informatica, il  cui  utilizzo  è lasciato  alla  volontà  dei lavoratori,  con 
l'obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casalavoro­casa aumentando, nel contempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all'orario di  lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro 
aziendale.
 
Riguardo al caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e, pertanto, di seguito si forniscono indicazioni di carattere generale con riferimento alla descritta ipotesi di erogazione di servizi di mobilità sostenibile offerti tramite APP ai dipendenti.
Al riguardo, secondo quanto rappresentato, i suddetti servizi saranno disponibili solo in  favore  di coloro che  non abbiano  già l'assegnazione in  uso  promiscuo  di  una autovettura  a  titolo  di  fringe  benefit,  i  servizi  relativi  allo sharing  e  al  monopattino elettrico per il tragitto casa­lavoro­casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.
 
La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che  risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di  ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità  delle  persone,  di  promuovere  un  utilizzo  consapevole  delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.
Al  fine  di  evitare  un  uso  improprio  dei  servizi,  l'Istante  precisa  che  il  piano di  welfare  (non  ancora  disponibile  neanche  in  bozza)  prevederà  limiti  e  plafond  di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa­lavoro­casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente. Inoltre, dichiara che non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
Ciò  posto, in linea  con la  richiamata  prassi,  si  ritiene  che i  descritti  servizi  di mobilità  sostenibile  per il tragitto  casa­lavoro­casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.
 
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
 
Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante, possa 
condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.
 
 
 
 
 
 
Foto: Marco Verch 
 
 
 
 
 




 
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