La condanna penale giustifica il provvedimento dell’amministrazione comunale deciso anche a tutela dell’immagine della stessa: così la Corte di Cassazione con sentenza 8728/2024
Il fatto: la Corte d'Appello di Bologna rigettava il ricorso di un dipendente comunale, con la qualifica di Collaboratore tecnico - Autista scuolabus, nei confronti dell’Ente datore di lavoro, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, in relazione alla ritenuta rilevanza, quale violazione degli obblighi contrattuali, della condanna penale definitiva emessa a suo carico per il reato ascritto, consistito nell'aver compiuto atti idonei in modo non equivoco a cagionare l'interruzione della gravidanza della compagna.
I giudici della Corte territoriale, nello specifico, ritenevano rilevante, sotto il profilo disciplinare, la condotta contestata; l'Ente datore, invero, doveva giudicarsi legittimato a dare rilievo alle ricadute che una specifica condotta del lavoratore potesse avere sull'immagine dell'Ente stesso e nella percezione della popolazione che vi faceva capo. Considerando il disvalore sociale della condotta, da apprezzare indipendentemente dal ruolo ricoperto nell'organizzazione dell'ente, la stessa risultava di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, con conseguente proporzionalità della sanzione.
La Corte di Cassazione riteneva infondate le doglianze del lavoratore, escludendo che vi fosse, nel caso di specie, uno scostamento dai criteri valutativi cui deve essere improntato il giudizio circa la ricorrenza della giusta causa di recesso, come denunciato dal ricorrente.
Ad avviso dei giudici di legittimità, inoltre, escluso che la Corte territoriale avesse omesso di considerare elementi di fatto utili ai fini della formulazione di quel giudizio.