Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9120/2024, sottolineando che il lavoratore ha l’onere di provare il fatto costituente, l’inadempimento e in nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno, ma non la colpa datoriale.
L’onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere l’individuazione delle specifiche norme di sicurezza violate dal datore di lavoro, in particolare, come nel caso in questione, non si tratta di misure tipiche o nominate.
Nella fattispecie, il danno era occorso durante il rifornimento di un mezzo aziendale (camion) a seguito della caduta del lavoratore dovuta all’intralcio del tubo di erogazione del carburante.