Licenziamento e sanzioni conservative: confermata la tutela reintegratoria

Cassazione n. 740/2026: decisivo il coordinamento tra CCNL e regolamento aziendale nella valutazione della condotta
21/01/2026

 

Con la sentenza n. 740 del 13 gennaio 2026, la Corte di Cassazione afferma che il lavoratore deve essere reintegrato quando la condotta contestata, secondo il contratto collettivo e il regolamento aziendale, è sanzionabile esclusivamente con una misura conservativa.

 

Nel caso esaminato, il dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogato per avere, al termine del turno di lavoro, affettato e consumato salumi in presenza di due addetti di un’impresa di pulizie, in violazione delle disposizioni aziendali adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19. La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, ritenendo la condotta riconducibile alla violazione delle regole igienico-sanitarie che consentivano il consumo di alimenti e bevande esclusivamente in spazi appositamente individuati, per le quali il regolamento aziendale prevedeva una sanzione di natura conservativa.

 

La Cassazione, confermando la decisione di merito, precisa che, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria, non è sufficiente limitarsi all’esame delle sanzioni conservative previste dal CCNL, ma occorre considerarle in combinato disposto con le previsioni del regolamento aziendale. A tal fine, rilevano anche clausole contrattuali o regolamentari di carattere generale o elastico, purché idonee a qualificare la gravità della condotta.

 

La Suprema Corte esclude inoltre che il comportamento contestato possa essere assimilato a mancanze di analoga gravità rispetto a quelle per cui le parti sociali hanno previsto la sanzione espulsiva, soprattutto quando tali ipotesi riguardano illeciti di ben maggiore rilievo. Su questi presupposti, il ricorso della società viene rigettato e l’illegittimità del licenziamento definitivamente confermata.

 
 




 
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