Al lavoratore dimissionario non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso a fronte delle dimissioni del dipendente “non fa sorgere il diritto di quest’ultimo al conseguimento dell’indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso”
19/03/2024
Con la sentenza n. 6782 del 14.03.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso”.
 
La Suprema corte  è stata chiamata ad esprimersi sul caso di una lavoratrice la quale, a seguito delle dimissioni rassegnate, ricorreva giudizialmente al fine di vedersi riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, sul presupposto che il datore, pur avendo esonerato la ricorrente dalla prestazione lavorativa per la durata del preavviso, è onerato di pagare l'equivalente dell'importo della retribuzione che sarebbe spettata alla stessa per il periodo di preavviso. I giudici di legittimità ribaltavano  la pronuncia di merito, rilevando, preliminarmente, che l'istituto del preavviso adempie alla funzione economica di attenuare, per la parte che subisce il recesso, le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
 
I giudici sottolineano che il preavviso ha efficacia obbligatoria: se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente e la parte recedente ha l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
La parte non recedente, d’altra parte, può rinunciare liberamente al preavviso senza corrispondere nulla alla controparte. 
 
 




 
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