La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5948/2025, ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente di un’azienda metalmeccanica che aveva usufruito dei permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92 per assistere un familiare disabile, limitandosi però a fargli visita per soli trenta minuti in una residenza per anziani (Rsa), dove il congiunto risultava ricoverato in modo stabile e riceveva assistenza continuativa 24 ore su 24.
L'azienda, dopo aver svolto accertamenti, aveva verificato che il lavoratore non si era effettivamente dedicato alla cura del parente nelle tre giornate di permesso richieste, ma si era limitato a una breve visita, incompatibile con le finalità per cui la normativa concede tali agevolazioni. La Cassazione ha ribadito che i permessi ex lege 104/92 devono essere utilizzati per fornire un'assistenza effettiva e continuativa al familiare disabile, e non possono essere impiegati per attività marginali o di breve durata che non comportino un reale supporto al soggetto assistito.
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a contrastare gli abusi nell’utilizzo di tali permessi, chiarendo che la semplice presenza o una visita occasionale non possono giustificare il loro riconoscimento. Il datore di lavoro, avendo accertato l’uso improprio del beneficio, ha legittimamente proceduto al licenziamento disciplinare del dipendente, decisione poi convalidata sia dai giudici di merito che dalla Suprema Corte.