Nel giudizio di merito la lavoratrice, addetto al reparto oggetto di ristrutturazione, aveva impugnato il licenziamento collettivo deducendo di aver operato anche in altri reparti e di avere pertanto una professionalità fungibile rispetto a quella dei colleghi addetti a diversi reparti.
Rilevato come, a fronte di tale deduzione, la società non avesse specificato le ragioni per le quali il personale escluso dalla comparazione in sede di licenziamento collettivo dovesse ritenersi infungibile rispetto a quello operante nel reparto oggetto di riorganizzazione
La Corte di Cassazione ha confermato tale pronuncia ribadendo il principio per cui ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la selezione del lavoratori licenziandi può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore salva la loro fungibilità rispetto al personale operante in altri reparti precisando che l’onere di dedurre e provare detta fungibilità grava sul lavoratore che impugna il licenziamento.t. 23, D.P.R. n. 600/1973.