Nel Supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
L’impianto normativo delineato interviene sull’ordinamento lavoristico attraverso quattro direttrici fondamentali, volte a coniugare la sostenibilità previdenziale con il sostegno al reddito e all’occupazione:
– riduzione della pressione fiscale e incremento del potere di acquisto delle retribuzioni, mediante la rimodulazione delle aliquote IRPEF, la detassazione dei rinnovi dei contratti collettivi, dei premi di risultato, delle maggiorazioni contrattuali e dei dividendi corrisposti ai lavoratori, nonché l’innalzamento delle soglie di esenzione dei buoni pasto;
– promozione dell’occupazione attraverso incentivi alle assunzioni, tra conferme e nuove misure, quali l’esonero contributivo parziale nelle ZES, l’esonero contributivo totale per le aggregazioni di imprese e il nuovo esonero integrale per l’assunzione di lavoratrici madri di tre figli;
– conciliazione tra vita privata e lavoro e sostegno alla genitorialità, mediante il rafforzamento dei congedi parentali, l’estensione dei congedi per malattia dei figli, il prolungamento dei contratti di sostituzione per maternità, il potenziamento del bonus mamme e la previsione di forme di part-time agevolato con esonero contributivo;
– rafforzamento del secondo pilastro della previdenza complementare e sostenibilità del sistema previdenziale, attraverso l’estensione dell’obbligo di conferimento del TFR all’INPS, la razionalizzazione della disciplina degli investimenti e delle prestazioni, l’incremento dell’adesione ai fondi pensione mediante meccanismi di incentivazione fiscale e la revisione del silenzio-assenso per i nuovi assunti.
Riduzione della pressione fiscale e incremento del potere di acquisto delle retribuzioni
Taglio IRPEF (art. 1, commi 3 e 4)
La Legge di bilancio 2026 dispone la riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota IRPEF, applicabile ai redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro annui, che passa dal 35% al 33%. È previsto un meccanismo volto a sterilizzare il beneficio fiscale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, mediante una riduzione annua di importo pari a 440 euro sugli oneri detraibili, con esclusione delle spese sanitarie sostenute per disabili, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione contro eventi calamitosi.
L’importo di 440 euro rappresenta il beneficio massimo conseguibile a seguito della riduzione ed è integralmente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro. Gli scaglioni IRPEF risultano pertanto ridefiniti come segue:
– fino a 28.000 euro annui: 23%;
– da 28.000 a 50.000 euro annui: 33%;
– oltre 50.000 euro annui: 43%.
La revisione delle aliquote costituisce il secondo passaggio del percorso avviato nel quadro della riforma fiscale con la riduzione della pressione sui redditi più bassi.
Detassazione dei rinnovi dei CCNL (art. 1, commi 7-12)
Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, la manovra prevede, limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano essi nazionali, territoriali o aziendali. L’agevolazione si applica nei casi in cui il reddito complessivo da lavoro dipendente del lavoratore non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 33.000 euro, salvo espressa rinuncia con atto scritto.
Premi di risultato tassati all’1% (art. 1, commi 8-9)
In via transitoria per gli anni 2026 e 2027 è prevista l’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, per gli emolumenti retributivi costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa, di cui all’art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015. Resta ferma la condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del lavoratore non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti, a 80.000 euro.
Detassazione delle maggiorazioni contrattuali (art. 1, commi 10-11)
Per il periodo d’imposta 2026, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono assoggettate a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, nella misura del 15%, le somme corrisposte entro il limite annuo di 1.500 euro ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di:
– maggiorazioni e indennità per lavoro notturno previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
– maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, come individuati dai contratti collettivi;
– indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dalla contrattazione collettiva.
L’agevolazione è riconosciuta ai lavoratori che nel 2025 abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Restano esclusi dall’ambito di applicazione i compensi, le indennità e le maggiorazioni che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Sono esclusi i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, per i quali è previsto un trattamento integrativo speciale.
Utili ai lavoratori (art. 1, comma 13)
È prorogata anche per il 2026 l’esenzione fiscale del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite annuo di 1.500 euro. La proroga riguarda la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76.
Soglia di esenzione dei buoni pasto (art. 1, comma 14)
A decorrere dal 2026, il limite di esenzione giornaliera del buono pasto elettronico è elevato da 8 a 10 euro, mentre resta invariata la soglia di 4 euro per i buoni in forma cartacea. L’erogazione del buono pasto non costituisce obbligo per il datore di lavoro, salvo previsione della contrattazione collettiva nazionale o aziendale.
Settore turistico, ricettivo e termale (art. 1, commi 18-21)
In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è confermato il trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario rese nei giorni festivi o per lavoro notturno effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026. La misura si applica ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Il trattamento è riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’ammontare del reddito conseguito nell’anno precedente, ed è recuperato mediante compensazione nel modello F24.
Stock option – modifiche alla disciplina fiscale (art. 1, comma 137)
In attuazione delle decisioni assunte in sede G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi delle forme di remunerazione variabile, è prevista l’applicazione di un’aliquota addizionale del 10% sui compensi variabili eccedenti il triplo della componente fissa della retribuzione dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore. L’addizionale non si applica qualora il soggetto erogante destini a favore di enti del Terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’erogatore, ne sono controllati o sono controllati dal medesimo soggetto, una somma almeno doppia rispetto all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta.
Flat tax per i neo residenti (art. 1, commi 25 e 26)
A decorrere dal 2026 è innalzato da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi esteri, calcolata in via forfettaria, nell’ambito del regime agevolato per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. La modifica si applica alle persone fisiche che acquisiscono la residenza a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio ed è volta a riequilibrare un regime particolarmente attrattivo, in un’ottica di maggiore equità fiscale e incremento del gettito. Il regime, disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR, resta subordinato alla condizione che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
Accesso al regime forfetario (art. 1, comma 27)
È estesa anche al 2026 la modifica introdotta dalla precedente legge di bilancio che ha innalzato da 30.000 a 35.000 euro il limite della soglia reddituale da lavoro dipendente o assimilato oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-101 e 102-110)
La legge di bilancio 2026 introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. I debiti affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle attività di accertamento, nonché dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza sanzioni né interessi, mediante il pagamento del capitale e delle spese di notifica e di procedura esecutiva. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con prima rata entro il medesimo termine. In caso di pagamento rateale sono applicati interessi nella misura del 3% annuo. La domanda deve essere presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Contrasto alle indebite compensazioni (art. 1, comma 116)
In attuazione della riforma 1.12 del PNRR, la legge di bilancio riduce da 100.000 a 50.000 euro la soglia oltre la quale è preclusa la compensazione orizzontale tra imposte di natura diversa per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali, fatta eccezione per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
Promozione dell’occupazione e incentivi alle assunzioni
Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi 153-155)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse destinate al riconoscimento di un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
L’esonero è riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2026. La disciplina di dettaglio, comprensiva dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, sarà definita con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Aggregazioni di imprese e tutela dell’occupazione (art. 1, comma 175)
Sono incrementati i limiti complessivi di spesa previsti per gli anni 2027 e 2028 in relazione ai benefici introdotti dalla disciplina sperimentale volta a incentivare i processi di aggregazione delle imprese e la tutela occupazionale dei settori coinvolti. La disciplina, prevista dall’art. 4-ter del decreto-legge n. 4 del 2024, convertito dalla legge n. 28 del 2024, consente alle nuove imprese costituite mediante processi di aggregazione e con un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori di stipulare, in sede governativa, un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva del lavoro. A fronte di tale accordo, che individua le azioni per il superamento delle difficoltà settoriali e per la formazione o riqualificazione dei lavoratori, è riconosciuto al datore di lavoro un esonero contributivo totale per i contributi a proprio carico per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite annuo di 3.500 euro, e di 2.000 euro per i successivi dodici mesi.
Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri (art. 1, commi 210-213)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto per dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione; per diciotto mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato; per ventiquattro mesi in caso di assunzione diretta a tempo indeterminato. L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri contributivi ed è compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni.
Lavoro occasionale e contratto di rete in agricoltura (art. 1, commi 156-157)
La disciplina transitoria in materia di prestazioni occasionali in agricoltura, introdotta per il biennio 2023-2024 e prorogata per il 2025, è resa strutturale a decorrere dal 2026. Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina dei contratti di rete in agricoltura, prevedendo la possibilità per i contraenti di cedere la propria quota alle altre parti del contratto.
Conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità
Incentivi alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per genitori (art. 1, commi 214-218)
Ai genitori lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, o senza limiti di età in presenza di figli con disabilità, è riconosciuta priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero nella rimodulazione della percentuale oraria nei rapporti già a tempo parziale, purché la riduzione dell’orario sia almeno pari a quaranta punti percentuali.
Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione senza riduzione del complessivo monte ore è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione, un esonero contributivo totale nel limite annuo di 3.000 euro, con esclusione dei premi INAIL. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è ammessa cumulabilità con altri esoneri.
Congedi parentali rafforzati (art. 1, comma 219)
È esteso da dodici a quattordici anni di età del figlio il limite massimo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale, ovvero fino a quattordici anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, secondo le modalità previste dall’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Congedi per malattia dei figli (art. 1, comma 220)
È elevato da cinque a dieci giorni lavorativi annui il limite dei congedi per malattia dei figli di età compresa tra otto e quattordici anni, fruibili alternativamente dai genitori. Tali congedi non sono retribuiti ma sono coperti da contribuzione figurativa.
Sostituzione delle lavoratrici in maternità (art. 1, comma 221)
È prevista la possibilità di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento non superiore al primo anno di età del bambino.
Esonero contributivo per lavoratrici madri (art. 1, comma 206)
L’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici madri di due o più figli, previsto dalla legge di bilancio 2025, è differito al 2027.
Bonus mamme lavoratrici (art. 1, comma 207)
Per l’anno 2026, alle lavoratrici madri con due figli, dipendenti o autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, è riconosciuta una somma pari a 60 euro mensili, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, erogata dall’INPS fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. La medesima somma è riconosciuta alle lavoratrici madri con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus è corrisposto in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026.
Sostenibilità del sistema previdenziale e previdenza complementare
Previdenza complementare: innalzamento delle soglie di deducibilità (art. 1, comma 201)
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, la soglia di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare è innalzata da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2006, nei primi cinque anni di partecipazione è consentita la deduzione, nei venti anni successivi, dei contributi non versati entro il limite annuo, fino a un massimo pari alla metà del nuovo tetto.
Adesione automatica dei neoassunti alla previdenza complementare (art. 1, commi 204-205)
Dal 1° luglio 2026 è introdotta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione del settore privato, con riduzione da sei mesi a sessanta giorni del termine per l’esercizio del diritto di rinuncia. Il conferimento tacito opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi applicabili, con investimento dei contributi su linee prudenziali differenziate in base all’età e all’orizzonte temporale.
Fondi pensione e investimenti (art. 1, commi 199-200)
È ampliato il perimetro degli investimenti ammissibili per i fondi pensione, consentendo l’impiego, anche indiretto, in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti in settori infrastrutturali, turistici, culturali, ambientali, energetici, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali e delle telecomunicazioni, nel rispetto di criteri prudenziali definiti con decreto ministeriale.
Prestazioni della previdenza complementare (art. 1, comma 201)
Dal 1° luglio 2026 è elevato dal 50% al 60% il limite della quota liquidabile in forma di capitale; sono introdotte nuove tipologie di rendita; è aggiornata la disciplina della reintegrazione delle anticipazioni con riconoscimento di un credito d’imposta; sono estesi i limiti di cedibilità e pignorabilità alle nuove forme di rendita; è rafforzato il principio di intangibilità delle posizioni individuali fino alla richiesta di liquidazione; è attribuito alla COVIP il compito di definire i criteri minimi delle linee di investimento per le adesioni tacite.
Stop al cumulo dei fondi pensione per l’anticipo della pensione (art. 1, comma 195)
È abrogata la disposizione che consentiva di computare la rendita della previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Pensioni: adeguamento alla speranza di vita (art. 1, commi 185-193)
È previsto l’adeguamento graduale dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia all’incremento dell’aspettativa di vita, con accesso a 67 anni e un mese dal 2027 e a 67 anni e tre mesi dal 2028, con esclusione dei lavoratori addetti ad attività gravose.
Conferimento del TFR all’INPS (art. 1, comma 203)
È ampliata la platea dei datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, includendo quelli che raggiungono o superano la soglia di cinquanta dipendenti anche successivamente all’avvio dell’attività, con gradualità fino al 2032.
Proroga degli ammortizzatori sociali (art. 1, commi 164-174)
Sono stanziate risorse per la proroga delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori della pesca, dei call center, degli ex Ilva e delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa o di interesse strategico nazionale.
Incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1, comma 194)
È estesa la possibilità di fruire dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa anche ai lavoratori che maturano nel 2026 il diritto alla pensione anticipata ordinaria.
APE sociale (art. 1, commi 162-163)
È prorogata fino al 31 dicembre 2026 la misura dell’APE sociale in favore dei soggetti che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi e si trovino nelle condizioni previste dalla normativa vigente.
Liquidazione anticipata della NASpI (art. 1, comma 176)
L’erogazione anticipata della NASpI per l’autoimprenditorialità avviene in due rate, pari rispettivamente al 70% e al 30% dell’importo complessivo, subordinatamente alla verifica della mancata rioccupazione.
Assegno di inclusione (art. 1, commi 158-161)
È modificata la disciplina dell’Assegno di inclusione prevedendo l’eliminazione del periodo di sospensione tra un ciclo e l’altro, con riduzione del 50% dell’importo del primo mese di rinnovo.
ISEE: patrimonio mobiliare e immobiliare (art. 1, commi 32-34, 208-209 e 584)
Sono ridefiniti i criteri di computo del patrimonio mobiliare, incluse valute e criptovalute, ed è innalzata la soglia di esclusione della prima casa dal calcolo ISEE per l’accesso alle principali prestazioni sociali.
Rendita vitalizia per omesso versamento dei contributi (art. 1, comma 186)
È demandato a un decreto del Ministero del lavoro l’aggiornamento delle tariffe per la costituzione della rendita vitalizia in caso di contributi prescritti.
Incremento delle pensioni per soggetti disagiati (art. 1, comma 179)
Dal 1° gennaio 2026 è aumentato da 8 a 20 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali riconosciute ai pensionati in condizioni di disagio, con conseguente innalzamento dei limiti reddituali di accesso.