Per il raggiungimento del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per accedere alla Naspi - ora non più necessario -, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13558/2025 stabilisce che valgono anche alcuni giorni in cui non c’è stata attività lavorativa.
I giudici di legittimità richiamano in particolare due principi di diritto:
- il requisito delle 30 giornate “risulta integrato - oltre che da giornate di ferie e/o riposto retribuito - da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione”;
- “ai fini del computo dei ‘dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione’ si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni”.