La Suprema Corte, con la sentenza n.10996 del 26 aprile 2021, ha stabilito che il riferimento ai "carichi di famiglia" deve essere inteso in modo elastico. La valutazione da parte del datore di lavoro non deve perciò limitarsi ai profili fiscali, ma vanno presi in considerazione tutti gli elementi che possono contribuire a definire gli oneri economici sostanziali che derivano dal mantenimento di un un famigliare, gravanti su un singolo lavoratore.
Il caso su cui si sono pronunciati i giudici di legittimità concerne un lavoratore rientrante nella disciplina del licenziamento collettivo, separato e tenuto a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento della figlia minore.
La Corte d’appello aveva confermato la sentenza che dichiarava illegittimo il licenziamento in violazione dei criteri di scelta, avendo la società basato il punteggio dei carichi di famiglia esclusivamente sulla documentazione fiscale del dipendente, in base alla quale non era possibile riscontrare la sussistenza dei carichi famigliari.
La società ricorreva in Cassazione contro questa pronuncia, lamentando la violazione dell’articolo 5 della L.223/1991. La società rivendicava una nozione restrittiva di carichi familiari al fine di poter applicare un criterio razionale e oggettivo, basato sulla documentazione fiscale disponibile.
Secondo i giudici della Suprema corte, le pretese della parte datoriale pretese datoriali erano infondate, poiché il riferimento ai “carichi di famiglia” dovrebbe essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare reale. Il parametro va pertanto individuato nelle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.
In riferimento all’impossibilità di verifica delle circostanze personali del lavoratore e al fatto che la separazione coniugale non è soggetta al principio di pubblicità legale, ragioni addotte dalla società a sostengo di una interpretazione restrittiva dei carichi famigliari, la Corte si è limitata a rilevare come i giudici di merito abbiano accertato la situazione familiare del lavoratore in base alle risultanze probatorie acquisite in giudizio e come questo non sia determinante ai fini di una più corretta interpretazione della norma.