Con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 12 aprile 2018, n.9121, chiarisce il concetto di abbandono del posto di lavoro.
Il caso specifico riguarda un addetto di vigilanza ai servizi antirapina che è stato licenziato per non aver indossato il giubbotto antiproiettili – infrazione già verificatasi in precedenti occasioni – e per abbandono del posto di lavoro.
I giudici di merito hanno annullato il recesso ritenendo da un lato che il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettili non costituisse giusta causa di recesso e, dall’altro, che non fosse configurabile l’abbandono del posto di lavoro – dato da un allontanamento in grado di favorire intrusioni non controllate – in quanto il lavoratore si era semplicemente recato al bar di fronte alla banca.
La Suprema Corte ha cassato la pronuncia censurando entrambe le valutazioni.
Così, quanto alla carenza di proporzionalità per il mancato uso del giubbotto antiproiettili la Corte ha rilevato come i giudici di merito non avessero correttamente valutato le circostanze del caso concreto e, in particolare, i precedenti disciplinari specifici
Quanto all’abbandono dal posto di lavoro, i giudici di legittimità hanno ritenuto erroneamente applicata la norma contrattuale (art. 140 CCNL vigilanza privata) che, prescindendo da ogni valutazione sui rischi di intrusione conseguenti la condotta, da rilievo unicamente al profilo oggettivo dell’allontanamento dal bene protetto ed al profilo soggettivo della coscienza e volontà di tale allontanamento