Il lavoratore, assunto con numerosi (oltre 90) contratti di somministrazione nell’arco di un triennio, ha convenuto in giudizio l’impresa utilizzatrice per ottenere, previo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle sue dipendenze, la riammissione in servizio ed il risarcimento del danno.
I giudici di merito, pur avendo accertato che nel periodo oggetto di causa, l’impresa utilizzatrice aveva avuto esigenze produttive legate al lancio di alcuni prodotti nonché a peculiari ordini ricevuti, ha ritenuto comunque illegittimi i contratti di somministrazione rilevando che la loro durata non era coincidente con tali esigenze produttive ma più breve.
La Suprema Corte, adita dalla società utilizzatrice, con la sentenza 10726 del 17 aprile 2019 ha cassato la sentenza ritenendo violato l’art. 27, comma 3, D. Lgs. n. 276/2003 che preclude al giudice di “sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore".
In particolare, i giudici di legittimità hanno rilevato che “rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice di merito stabilire, nell'ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro ed in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l'utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata”