Alcuni dipendenti del Senato e della Presidenza della Repubblica avevano impugnato innanzi alla Suprema Corte ex art. 111 Cost. giudizi resi dagli organi di autodichia relativamente al proprio rapporto di lavoro.
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione per violazione del diritto di difesa, della riserva di giurisdizione agli organi giudiziari e del giusto processo è stato respinto dalla Consulta che ha ritenuto legittima la potestà attribuita agli organi costituzionali di decidere tramite propri organi interni le controversie concernenti lo stato e la carriera giuridica ed economica dei propri dipendenti.
In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto da un lato che l’autodichia è espressione dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli organi costituzionali e, dall’altro, che è esercitata da organi costituiti secondo regole volte a garantirne l’indipendenza e l’imparzialità che operano secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale per cui non può ritenersi leso il diritto di difesa dei dipendenti ed il principio del contraddittorio.