Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su un licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad una lavoratrice assunta con contratto a tutele crescenti a distanza di pochi mesi dall’assunzione (la lavoratrice è stata assunta nel maggio 2015 e licenziata nel successivo mese di dicembre), ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera c), L. n. 183/2014 (legge delega) e degli artt. 2, 4 e 10, D.Lgs. n. 23/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, comma 1, Cost., questione posta non per l’eliminazione della reintegra – la Consulta ha infatti già affermato che la tutela reale non ha copertura costituzionale – quanto per l’inadeguatezza della misura risarcitoria.
In particolare, il giudice romano ha sollevato i seguenti profili di incostituzionalità:
- Violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015
- Violazione degli artt. 4 e 35 Cost. in quanto l’esiguità della misura risarcitoria compromette il principio di solidarietà nei luoghi di lavoro
- Violazione degli art. 76 e 117, comma 1, Cost. in quanto la misura irrisoria del risarcimento contrasta con l’adeguatezza della tutela richiesta in caso di licenziamento illegittimo dalla Carta di Nizza, dalla Convenzione OIL sui licenziamenti e dalla Carta Sociale Europea