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Contratto a tutele crescenti - ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale

Con Ordinanza del 26 luglio 2017 il Tribunale del lavoro di Roma ha ritenuto che la disciplina del contratto a tutele crescenti sia in contrasto con diversi articoli della Costituzione e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale
01/08/2017
Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su un licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad una lavoratrice assunta con contratto a tutele crescenti a distanza di pochi mesi dall’assunzione (la lavoratrice è stata assunta nel maggio 2015 e licenziata nel successivo mese di dicembre), ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per valutare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera c), L. n. 183/2014 (legge delega) e degli artt. 2, 4 e 10, D.Lgs. n. 23/2015 per violazione degli artt. 3, 4, 35, 76 e 117, comma 1, Cost., questione posta non per l’eliminazione della reintegra  – la Consulta ha infatti già affermato che la tutela reale non ha copertura costituzionale – quanto per l’inadeguatezza della misura risarcitoria.
 
In particolare, il giudice romano ha sollevato i seguenti profili di incostituzionalità:
  • Violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015
  • Violazione degli artt. 4 e 35 Cost. in quanto l’esiguità della misura risarcitoria compromette il principio di solidarietà nei luoghi di lavoro
  • Violazione degli art. 76 e 117, comma 1, Cost. in quanto la misura irrisoria del risarcimento contrasta con l’adeguatezza della tutela richiesta in caso di licenziamento illegittimo dalla Carta di Nizza, dalla Convenzione OIL sui licenziamenti e dalla Carta Sociale Europea

 
 




 
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