Nel caso di specie i giudici di legittimità deliberavano su un caso riguardante l'infortunio occorso ad un autista che nella procedura di scarico del suo mezzo veniva investito da un altro lavoratore alla guida di un muletto. Il datore veniva condannato per lesioni colpose aggravate dal fatto di non avere predisposto le adeguate misure di sicurezza per evitare tale tipo di evento (informative e segnaletica orizzontale ). Tale sentenza veniva confermata in appello.
Contro la sentenza della Corte territoriale ricorrevano per Cassazione sia l’amministratore sia l’azienda. La Suprema Corte ha rigettato il primo, ma ha invece ritenuto fondato il secondo.
Secondo la sentenza 22256/2021, "in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi costituiscono principi pacifici nella giurisprudenza della Corte quelli secondo cui: i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'evento; tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto". Nei reati colposi, pertanto, si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta.
La società aveva sottolineato, tra le altre cose, l'irrisorietà del risparmio dovuto alla mancata realizzazione di una semplice striscia rossa rispetto all'adozione di altre misure di sicurezza, di ben altro impatto economico e organizzativo. A tal proposito, la Suprema corte ha puntualizzato che se il giudice di merito accerta l'esiguità del risparmio di spesa derivante dall'omissione delle cautele dovute, in un contesto di generale osservanza da parte dell'impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (ed in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare tali cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica, ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse: la prova, cioè, dell'effettivo, apprezzabile (cioè non irrisorio) vantaggio.
Nel caso di specie è stato evidenziato che non vi era prova che l'omessa adozione delle cautele fosse frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa, per questo la sentenza di merito viene cassata sul motivo riguardante la responsabilità dell'ente ai sensi del dlgs 231/2021.
I giudici di cassazione specificano, inoltre, che circoscrivono il raggio d’azione della norma "per evitare che questa venga applicata in automatico dilatando a dismisura il suo ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione".