La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno ex art. 18, St. Lav. (nella versione precedente alla Riforma Fornero), ha ribadito che il datore di lavoro è obbligato al risarcimento del danno ove il danno sia al medesimo imputabile in quanto conseguenza del licenziamento, ritenendo che tale nesso può essere interrotto anche da un comportamento volontario e colpevole dell’ex dipendente.
In virtù di tale principio, con la sentenza n. 16351 del 3 luglio 2017, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che, accertato come il lavoratore licenziato avesse successivamente al licenziamento reperito altra occupazione di pari livello professionale e patrimoniale e fosse stato licenziato per giusta causa, aveva escluso ogni risarcimento del danno ex art. 18 St.Lav. per il periodo successivo al licenziamento irrogato dal nuovo datore di lavoro.