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Timbra al posto della collega assente: il licenziamento è legittimo

Legittimo il licenziamento di chi attesta falsamente la presenza in servizio, anche se si viene assolti in sede penale (Cassazione, sentenza 5194/23)
24/02/2023
L'ordinanza n. 5194 del 20 febbraio 2023 della Corte di Cassazione ha definitivamente confermato il licenziamento disciplinare che il MIUR aveva intimato ad un'insegnante, colpevole di falsa attestazione di presenza in servizio.
 
Nel caso in specie, un’insegnante aveva aiutato una collega ad attestare falsamente la propria presenza in ufficio, strisciando il badge di quest’ultima al suo posto. 
 
La Corte d'Appello, nel confermare la decisione contestata,  aveva sottolineato la sussistenza di indizi sul carattere preordinato della condotta. Era stato inoltre escluso che potesse attribuirsi una valenza decisiva alla sentenza penale, con cui la deducente era stata assolta per tenuità particolare del fatto. 
 
Secondo i giudici di legittimità la Corte territoriale ha correttamente escluso valenza vincolante all’assoluzione della ricorrente  ed ha operato, come già aveva fatto l’Amministrazione, un’autonoma valutazione dei fatti, giustificata, peraltro, dal fatto che la decisione della Corte territoriale si è venuta a fondare su un corredo probatorio più ampio rispetto a quello che era stato rimesso al giudice penale.
Su queste basi la Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione avanzata. . 

 
 




 
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