Con l’ordinanza n. 28862 del 18.10.2023, la Cassazione afferma i seguenti principi di diritto:
“1) pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare sospensioni concordate delle prestazioni lavorative e delle correlative retribuzioni anche per facta concludentia;
2) una volta raggiunta la prova di tali sospensioni, esse si traducono in clausole tacite integrative del contratto individuale di lavoro full time;
3) una volta integrato in tal modo il contratto, eventuali modifiche successive di quelle sospensioni concordate richiedono un nuovo consenso del lavoratore e quindi non possono essere disposte ne' imposte unilateralmente dal datore di lavoro”.
Secondo i giudici di legittimità, in sostanza, pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato full time, il datore di lavoro può provare, anche per fatti concludenti, che vi siano state riduzioni/sospensioni concordate delle prestazioni lavorative (e quindi delle correlative retribuzioni), in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro.