Pronunciandosi su un ricorso proposto da un lavoratore che, a seguito di un controllo effettuato dal datore di lavoro su un account di messaggeria istantanea (Yahoo Messenger), era stato licenziato per uso illegittimo degli strumenti aziendali, la Corte europea ha sancito i limiti di accesso alle comunicazioni elettroniche di un lavoratore alla luce della disciplina internazionale di riferimento (Risoluzione Nazione Unite n. 45/95, Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108/1981 sulla protezione dei dati personali, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2007).
In particolare, la Corte di Strasburgo ha precisato che il controllo sulle comunicazioni elettroniche può essere effettuato alle seguenti condizioni:
- il lavoratore deve essere preventivamente informato delle misure di controllo sulla corrispondenza elettronica;
- il controllo datoriale deve essere giustificato;
- il controllo datoriale deve essere effettuato nei limiti strettamente necessari rispetto alla finalità del controllo medesimo.
La Corte europea ha altresì precisato che le normative, oltre a tali principi, dovranno garantire ai lavoratori oggetto di controllo la facoltà di ricorrere ad una autorità giudiziaria per verificare il rispetto dei limiti citati.
Applicando detti principi al caso in questione, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)– che garantisce alle persone il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza – rilevando che i giudici nazionali non avevano verificato:
- se il lavoratore fosse stato preventivamente informato delle misure di controllo;
- le ragioni concretamente sottese al controllo ritenendo che le finalità emerse (evitare messa a rischio del sistema informatico aziendale, evitare responsabilità aziendali per eventuali illeciti informatici del dipendente, evitare rivelazione di segreti commerciali) fossero meramente teoriche stante la mancata contestazione al dipendente di tali rischi;
- se il controllo (registrazione in tempo reale di tutti i messaggi e del loro integrale contenuto) fosse strettamente necessario ovvero se potesse essere ottenuto con modalità meno intrusive di un accesso al contenuto delle comunicazioni.