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Controllo a distanza dei lavoratori e accordi sindacali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli accordi sindacali sui controlli a distanza nell'ambito delle modifiche all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori
17/07/2017
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli accordi sindacali sui controlli a distanza nel novellato quadro normativo (art. 4 St.Lav. modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.Lgs. n. 185/2016)
Preliminarmente, l’INL ha precisato che l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territoriale o nazionale – qualificata come “definitiva” dal legislatore – può essere sostituita da un successivo accordo sindacale. L’INL ha quindi chiarito che l’accordo sindacale in materia di controllo a distanza può essere stipulato ai sensi dell’art. 4, St. Lav., ovvero ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 138/2011.
Quanto all’accordo ex art. 8, D.L. n. 138/2011, l’Ispettorato ha precisato che tale accordo può essere siglato, a livello aziendale o territoriale con i sindacati comparativamente più rappresentativi o le loro rappresentanze aziendali, solo ove ricorrano le specifiche finalità previste da tale norma (“maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”) e nel rispetto dei vincoli costituzionali e comunitari.
Quanto all’accordo ex art. 4, St. Lav. e, in particolare, agli interlocutori sindacali, l’Ispettorato ha rinviato ad un interpello ministeriale anteriore alla riforma (interpello n. 2975 del 5.12.2005) che può essere ritenuto ancora valido relativamente alla validità di accordi siglati con la maggioranza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali mentre è superato dalla novella quanto alla necessità di coinvolgere le RSA di ciascuna unità produttiva interessata dai sistemi di controllo. L’art. 4, St. Lav., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 151/2015 prevede infatti, in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province o regioni, la facoltà di siglare un accordo – evidentemente unitario – con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

 
 




 
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