L'ordinanza 26320/2024 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale riguardante le modifiche peggiorative al rapporto di lavoro, in particolare quelle che incidono sul trattamento retributivo. La Corte ha stabilito che qualsiasi accordo che comporti una riduzione della retribuzione, per essere valido e non impugnabile, deve essere formalizzato in una delle "sedi protette" previste dal quarto comma dell'art. 2113 del Codice Civile.
Le "sedi protette" includono, ad esempio, le commissioni di conciliazione presso le direzioni territoriali del lavoro, i sindacati, o il Tribunale, e hanno l'obiettivo di garantire la tutela del lavoratore, evitando che venga indotto a firmare accordi svantaggiosi senza adeguata assistenza.
Nel caso specifico trattato dall'ordinanza, i giudici hanno chiarito che anche un dirigente, pur accettando volontariamente la riduzione della retribuzione, deve comunque sottoscrivere l'accordo in una di queste sedi protette affinché esso sia valido.
Questo principio si applica anche nel caso in cui la modifica non implichi un cambiamento nelle mansioni del lavoratore, confermando che qualsiasi modifica sfavorevole richiede una procedura formale e garantista per essere considerata legittima.
Immagine: G. Mattos