L’infortunio de quo è consistito nello scivolamento di una lavoratrice sul pavimento bagnato per le operazioni di pulizia.
I giudici di merito si sono pronunciati in senso difforme escludendo il Tribunale (di Roma) la responsabilità del datore di lavoro ed affermandola invece la Corte di appello (sempre di Roma) sul rilievo per cui il datore non aveva disposto l'esecuzione dei lavori di pulizia, appaltati ad una cooperativa, al di fuori dell'orario di lavoro o con modalità non interferenti con le attività abituali degli impiegati.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza di merito escludendo la responsabilità del datore di lavoro.
In termini generali, la Corte ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva ma colposa imponendo che “l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati”.
Alla stregua di tale principio, i giudici di legittimità hanno ritenuto astratta l’individuazione della regola di condotta operata dalla Corte di merito (esecuzione dei lavori di pulizia al di fuori dell’orario di lavoro e con modalità tali da non interferire con l’attività del personale) rilevando da un lato che era emersa l’adozione da parte della cooperativa incaricata dei lavori di pulizia delle cautele richieste dalla lavorazione mediante segnalazione della pavimentazione bagnata mediante cartelli ed avviso verbale) e, dall’altro, che i giudici di merito non avevano verificato se il passaggio della lavoratrice, nonostante la segnalazione del pericolo, fosse necessario.
Necessità che, ove presente, avrebbe imposto al datore di lavoro l’adozione di misure alternative e, ove assente, avrebbe invece provato l’esclusiva responsabilità della dipendente per aver disatteso la segnalazione di pericolo.