Il lavoratore è stato licenziato per aver espletato proprie attività personale durante i permessi sindacali richiesti ex art. 30 St.Lav. per la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali.
La Corte di appello di Venezia, riformando la sentenza resa in primo grado, ha ritenuto illegittimo il licenziamento sostenendo che il mancato svolgimento di attività sindacale nei giorni di permesso avrebbe consentito al datore di lavoro solo la richiesta di restituzione della retribuzione erogata senza alcuna potestà disciplinare.
Il ricorso per cassazione promosso dalla società è stato accolto dalla Suprema Corte alla stregua dei seguenti principi:
- I permessi sindacali ex art. 30 St. Lav. sono riconosciuti per la partecipazione agli incontri degli organismi direttivi e, conseguentemente, possono essere utilizzati dal lavoratore solo per tale attività
- La specifica finalità dei permessi, prevista ex lege, consente al datore di lavoro di verificare l’effettiva partecipazione agli incontri sindacali da parte del lavoratore che abbia richiesto il permesso
- La mancata partecipazione agli incontri sindacali costituisce un abuso del diritto ai permessi sanzionabile in via disciplinare.