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Sostegno al reddito per lavoratori bloccati da provvedimenti restrittivi locali

L’INPS, con il messaggio n. 304 del 25.01.2021, ha fornito istruzioni sulle richieste dei trattamenti di sostegno al reddito per i lavorator che abitano in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare
26/01/2021
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19. Modalità di presentazione delle domande. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
 
1. Premessa e quadro normativo

Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 sono state illustrate le innovazioni che, in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tra le varie misure, l’articolo 19 del citato decreto ha previsto una particolare tutela per i lavoratori - domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio - che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche territorialmente competenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di quattro settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di venti giornate per la CISOA.

Si ricorda che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.                                                                                                                   
Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020.
 
Le istanze di accesso al trattamento spettante dovranno essere corredate da una autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

La predetta autocertificazione, una volta compilata secondo il format di cui al presente messaggio (Allegato n. 1), dovrà essere allegata in formato “pdf”. In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio. In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, in applicazione della disciplina come da ultimo declinata dall’articolo 12, comma 6, del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di trenta giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione. Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
 
Per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione. Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in argomento non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. I datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dovranno procedere al conguaglio o al rimborso degli importi anticipati entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (al riguardo si rimanda alle indicazioni fornite con le circolari n. 9/2017 e n. 170/2017).
 
Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale di cui trattasi e si forniscono le relative istruzioni operative.

2. Codici evento previsti per la causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”

Alla luce dell’introduzione nelle procedure di gestione delle prestazioni CIGO, ASO, CIGD e CISOA del trattamento in oggetto, sono stati creati nuovi codici evento, come di seguito illustrati:

  • CIGO: codice evento 62 (Fondo ad hoc Diretto e conguaglio); 
  • FIS e altri Fondi di solidarietà: codice evento 35; 
  • Deroga: codice evento 33197 
  • CISOA: codice evento 14.

3. Modalità operative prestazioni a conguaglio    

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro interessati si atterranno alle modalità sotto riportate.

3.1 Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

CIGO


Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L065”, avente il significato di “Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”, e nell’elemento l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del D.L. n. 104/2020 gestiti con il sistema del Ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Nel caso in cui il periodo autorizzato per l’evento di cui al presente messaggio fosse stato già denunciato dal datore di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retribuito (ad esempio per ferie o per altro congedo retribuito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retribuito (ad esempio aspettativa), i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento , ovvero ritrasmettendo la denuncia individuale. Qualora fosse stato assolto l’obbligo contributivo, si precisa che è sempre necessario l’invio di flusso regolarizzativo

Assegno ordinario

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il “AOR”, già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del Ticket.

A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento di di , nel campo andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento dell’elemento in corrispondenza di (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell’elemento va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento di dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”. Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata.

I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento di dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi e di di andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L006”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”.

In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Analogamente a quanto sopra previsto per la CIGO, nel caso in cui il periodo autorizzato per l’evento di cui al presente messaggio fosse stato già denunciato dal datore di lavoro con altro codice evento ovvero come periodo retribuito (per esempio per ferie o altro congedo retribuito senza diritto a figurativo) ovvero come congedo non retribuito (ad esempio aspettativa), i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento ovvero ritrasmettendo la denuncia individuale qualora fosse stato assolto l’obbligo contributivo.

Qualora fosse stato assolto l’obbligo contributivo, si precisa che è sempre necessario l’invio di flusso regolarizzativo.

3.2 Trattamenti ANF 

Ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi previsti per la causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”, i datori di lavoro compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
 
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L020”, di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”.
Tale codice deve essere utilizzato per il conguaglio degli ANF relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
 
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
 
Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando esclusivamente il codice causale già in uso “F110”.
Tale codice dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.
 
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.
Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli “ANF-COVID 19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104” utilizzando le modalità sopra descritte.
 
I datori di lavoro, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 e che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (Uniemens/vig).
 
Per le regolarizzazioni relative ai periodi di competenza fino a giugno 2020, i datori di lavoro esporranno il nuovo codice “L020”, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno esclusivamente il codice “F110” all’interno dell’elemento
<CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.
 
Per le regolarizzazioni relative a periodi di competenza da luglio 2020, i datori di lavoro esporranno il nuovo codice “L020”, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno esclusivamente il codice “F110” all’interno dell’elemento
<CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.

 4. Istruzioni contabili

Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dall’articolo 19 del decretol egge n. 104/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

4.1 Prestazioni a conguaglio Uniemens

Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati ai conti di nuova istituzione di seguito elencati.

Cassa integrazione salariale ordinaria

GAU30341 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti, con obbligo di permanenza domiciliare, da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Tale conto è da abbinare al codice elemento “L065” – “Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”.

Assegno ordinario
 
GAU30343 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30361 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30362 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30363 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30364 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

GAU30365 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30366 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30367 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30368 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30369 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30370 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30371 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR), da datori di lavoro ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
 
I conti sopra elencati, sono da abbinare al codice elemento “L006” – “Conguaglio assegno ordinario ai sensi articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104”.
 
Nell’ipotesi di conguaglio di ANF già avvenuto, la restituzione di quanto trattenuto, mediante l’esposizione in dichiarazione del codice causale “F110”, comporterà la rilevazione contabile del recupero al conto in uso PTD24030.
 
4.2 Prestazioni a pagamento diretto
 
Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura “Pagamenti accentrati”.
 
Cassa integrazione salariale ordinaria
 
GAU30342 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare – art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Assegno ordinario
 
GAU30344 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30381 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30382 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30383 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30384 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30385 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30386 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30387 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30388 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30389 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU30390 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; GAU30391 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Cassa integrazione in deroga
 
GAU30373 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOAcon specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare»)
 
GAU30377 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (causale CISOA «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare») e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto esistente
 
GAU10160, che verrà opportunamente ridenominato. Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia. La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente “3219”, a cui verrà adeguata la denominazione. Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
 
GAU24342 - per il recupero e il rentroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare – art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; GAU24344 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24381 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24382 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24383 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24384 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24385 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24386 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24387 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24388 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24389 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24390 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24391 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24373 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 
GAU24377 – per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (causale CISOA «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare») e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti con obbligo di permanenza domiciliare - art. 19 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “1171” che sarà opportunamente ridenominato.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio “1171”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




 
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