Se il lavoratore in malattia è assente durante gli orari di reperibilità, il datore di lavoro è legittimato a demandare ad una agenzia investigativa, munita di regolare licenza, la verifica delle cause della mancata presenza del dipendente all’interno del domicilio nelle fasce orarie previste.
Il caso trattato si riferisce alla sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma aveva respinto il reclamo di un dipendente di Trenitalia che risultava assente negli orari di reperibilità durante la malattia. L’azienda si era quindi rivolta ad un’agenzia investigativa per verificare le cause della mancata presenza.
Era quindi emerso che il dipendente nei giorni di assenza si dedicava alle incombenze personali, tra cui la gestione di un pub, e il giudice d’Appello aveva sottolineato il carattere strumentale del dichiarato stato di malattia, dal momento che “la presenza nel pub era inconciliabile con l’orario di lavoro in azienda”.
Trenitalia ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso: un rilievo fondato per la Corte di Cassazione che ha ricordato come questo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione” della sentenza o dalla notificazione se anteriore.