Nel caso di specie le parti sociali avevano individuato i lavoratori da licenziare esclusivamente tra quelli presenti all’interno della sola unità produttiva da dismettere.
I giudici di legittimità hanno confermato che nell’ambito di un licenziamento collettivo è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché siano rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità.
E' ugualmente legittima, inoltre, la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che siano però addetti ad unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale. Ciò in virtù della circostanza, da accertarsi in concreto e nel caso specifico verificata, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo.