Con la circolare n. 13/2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni circa la copertura assicurativa per le infezioni COVID contratte in occasione di lavoro.
Tale tutela è prevista dall’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 che prevede, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la redazione del certificato di infortunio da parte del medico e l’invio telematico all’INAIL precisando altresì che le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro e che tali eventi infortunistici non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
Nella propria circolare l’INAIL ha precisato che:
- i casi di infezione da coronavirus sono inquadrati come infortuni sul lavoro stante l’equiparazione tra la causa virulente e quella violenta
- si presume di origine professionale l’infezione COVID contratta nell’ambito delle seguenti attività lavorative:
- ambito sanitario
- attività che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (in via esemplificativa, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi)
- in assenza di presunzione semplice, l’origine professionale richiede un accertamento medico-legale da operare privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale
- nei casi per i quali non opera la presunzione semplice di origine professionale, nel certificato medico devono essere precisate le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate
- il medico deve altresì trasmettere la certificazione di avvenuto contagio che può consistere in qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
- il datore di lavoro deve effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la relativa denuncia ai sensi dell’art. 53, DPR n. 1124/1965 il cui termine decorre dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro dell’avvenuto contagio
- la tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena
- l’origine professionale può essere riconosciuta, sempre previo accertamento medico-legale secondo il criterio epidemiologico, ove il contagio sia avvenuto in itinere, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
- nel periodo di emergenza sanitaria, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa