Temi
 

Contagio COVID durante il lavoro: le tutele INAIL

Con la circolare n. 13/2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni circa la copertura assicurativa per le infezioni COVID contratte in occasione di lavoro
20/04/2020

Con la circolare n. 13/2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni circa la copertura assicurativa per le infezioni COVID contratte in occasione di lavoro.

Tale tutela è prevista dall’art. 42, comma 2, D.L. n. 18/2020 che prevede, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, la redazione del certificato di infortunio da parte del medico e l’invio telematico all’INAIL precisando altresì che le prestazioni sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro e che tali eventi infortunistici non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

 

Nella propria circolare l’INAIL ha precisato che:

 
  • i casi di infezione da coronavirus sono inquadrati come infortuni sul lavoro stante l’equiparazione tra la causa virulente e quella violenta
  • si presume di origine professionale l’infezione COVID contratta nell’ambito delle seguenti attività lavorative:
    • ambito sanitario
    • attività che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza (in via esemplificativa, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi)
  • in assenza di presunzione semplice, l’origine professionale richiede un accertamento medico-legale da operare privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale
  • nei casi per i quali non opera la presunzione semplice di origine professionale, nel certificato medico devono essere precisate le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate
  • il medico deve altresì trasmettere la certificazione di avvenuto contagio che può consistere in qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
  • il datore di lavoro deve effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la relativa denuncia ai sensi dell’art. 53, DPR n. 1124/1965 il cui termine decorre dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro dell’avvenuto contagio
  • la tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio o dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena
  • l’origine professionale può essere riconosciuta, sempre previo accertamento medico-legale secondo il criterio epidemiologico, ove il contagio sia avvenuto in itinere, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
  • nel periodo di emergenza sanitaria, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa

 
 




 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il sito non ha fini di lucro e le immagini pubblicate sono prevalentemente tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a amministrazione@tosieassociati.it. Saranno immediatamente rimosse.