Con l'ordinanza n. 16088/2024, la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di immediatezza della contestazione in materia di licenziamento disciplinare.
I giudici sottolineano che questo principio deve essere interpretato in senso relativo, considerando i motivi che possono causare un ritardo, come il tempo necessario per accertare i fatti e la complessità della struttura organizzativa dell'impresa. La valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché supportata da una motivazione adeguata e priva di vizi logici.