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Licenziamento illeggittimo, tutela reale e sopravvenuta cessazione dell'attività

Se l’azienda cessa l'attività nelle more del giudizio, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta solo il risarcimento del danno. Così l'ordinanza n. 1888/20 della Corte di Cassazione.
25/02/2020
Nel caso de quo, i giudici di merito, accertata l’applicabilità della disciplina sulla tutela reale in relazione alla dimensione dell’impresa alla data di irrogazione del recesso, ha disposto la reintegra del lavoratore senza esaminare le difese svolte dalla società circa la sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale ed ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.
 
La società ha proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 1463 c.c. per non aver considerato appunto l’intervenuta cessazione dell’attività e conseguente assoluta impossibilità di reintegrare il lavoratore.
 
I giudici di legittimità hanno accolto tale motivo ritenendo che:
  • la tutela reale prevista dall’art. 18, St. Lav. non esclude ogni incidenza a successive vicende suscettibilità di determinare di per sé l'estinzione del vincolo obbligatorio
  • la cessazione totale dell’attività aziendale determina una impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore ex art. 1256 c.c. che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo
  • qualora nelle more del giudizio di impugnazione del recesso sia disposta la cessazione dell’attività aziendale, il giudice “il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto
  • la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione lavorativa preclude “al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto”

 
 




 
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