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Tribunale di Foggia: piano di crisi e diffida accertativa dell'Ispettorato del lavoro

Secondo la sentenza del Tribunale di Foggia, se il piano di crisi è stato validamente approvato vincola anche il socio lavoratore assente o dissenziente, con la conseguenza che il credito vantato non può essere esigibile.
20/02/2017

Con sentenza n. 269 del 18 gennaio 2017, il Tribunale di Foggia si è trovato ad esaminare una opposizione ad un titolo esecutivo di diffida accertativa ex art. 12 del decreto legislativo n. 124/2004 (1.104 euro di retribuzione gennaio 2014) validata dal direttore della Direzione territoriale del Lavoro (ora Ispettorato territoriale del Lavoro) in presenza di un piano di crisi di una cooperativa approvato ex lege n. 142/2001.

 

Il Tribunale ha osservato che l’assemblea dei soci (come in effetti avvenuto) ha facoltà di deliberare un piano economico che investe i soci lavoratori, finalizzato a superare la situazione di crisi, secondo la previsione dell’ art. 6 della legge n. 142/2001. Poiché il Legislatore non definisce la portata dell’espressione “piano di crisi aziendale”, il Tribunale ha valutato che non esistano vincoli normativi nella facoltà di derogare lo stato di crisi aziendale  e di derogare alle condizioni economiche dei contratti collettivi, con la decisione che vincola tutti i soci pur se dissenzienti.

 

Il piano di crisi deve contenere i seguenti elementi:

 

– effettività dello “status” che richiede gli interventi straordinari previsti dalla norma;

– temporaneità della crisi  e dei relativi interventi;

– nesso di causalità tra stato di crisi e applicabilità ai soci lavoratori degli interventi.

 
Essendo il piano di crisi stato validamente approvato, esso vincola anche il socio lavoratore assente o dissenziente, con la conseguenza che il credito vantato non può essere esigibile: di conseguenza, il precetto scaturente dalla diffida accertativa della Direzione territoriale del Lavoro è stato annullato.

 
 




 
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