L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dà indicazione alle proprie sedi territoriali di procedere ad attività ispettive volte ad accertare l’eventuale mancata applicazione di CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ricordando che, ferma la libertà sindacale costituzionalmente sancita, la rappresentatività degli interlocutori sindacali ha rilevanza per le seguenti discipline:
- godimento dei benefici normativi e contributi ex art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 per il quale è indispensabile l’applicazione di CCNL siglati da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- contribuzione previdenziale che, a prescindere dal CCNL concretamente applicato, deve essere calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari del CCNL siglato da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- materie demandate alla contrattazione collettiva dal D.Lgs. n. 81/2015 (es. lavoro intermittente, lavoro a tempo determinato, apprendistato, ecc.) che all’art. 51 precisa come il rinvio debba intendersi riferito ai contratti nazionali siglati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero ai contratti aziendali siglati dalle RSA di organizzazioni comparativamente più rappresentative o da RSU
Relativamente alle materia demandate alla contrattazione collettiva dal Jobs Act, l’Ispettorato ha altresì precisato che, ove i contratti non siano siglati da organizzazioni rappresentative ai sensi del citato art. 51, non possono trovare applicazione gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa con eventuale mancata applicazione degli istituti di flessibilità previsti dal decreto e trasformazione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.