Il lavoratore che, senza fornire giustificazione, rifiuta di partecipare alle attività di formazione rischia il licenziamento, per condotta di grave insubordinazione. Così la sentenza n.12241 della Corte di Cassazione del 9 maggio 2023 .
Il pronunciamento trae origine dal ricorso di un dipendente di una società informatica, licenziato per giustificato motivo oggettivo e al quale era stato contestato il rifiuto di approfondire la conoscenza di alcuni sistemi operativi su richiesta del datore.
La formazione, tra l’altro, non avrebbe comportato costi per il lavoratore né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.
Contro il licenziamento il lavoratore era ricorso, in ultima istanza, alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge, sull'assunto che la condotta lui addebitata doveva essere inquadrata nella fattispecie di “lieve insubordinazione nei confronti dei superiori” oppure di chi “esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli”, entrambe punite con sanzione conservativa dal CCNL di riferimento.
I giudici di legittimità, tuttavia, confermavano la sentenza di appello che aveva giudicato legittimo il licenziamento, a fronte di un’insubordinazione realizzata senza alcuna giustificazione, in modo persistente e volontario, in aperto contrasto con l’obbligo di diligenza e di esecuzione delle disposizioni del datore di lavoro.