La Corte di Giustizia Ue si è espressa sulla causa C-214/16, stabilendo che sia incompatibile con il diritto dell’Unione imporre al lavoratore anzitutto di beneficiare delle ferie prima di poter stabilire se egli abbia diritto a essere retribuito per le stesse.
In primo luogo, l’avvocato generale richiama numerose fonti di diritto dell’Unione e di diritto internazionale che prevedono il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite. Alla luce di tali fonti, l’avvocato generale conclude che i datori di lavoro sono tenuti a fornire strumenti adeguati ai lavoratori per l’esercizio di tale diritto. L’avvocato generale ritiene che siffatto strumento possa assumere, ad esempio, la forma di una clausola contrattuale specifica relativa alle ferie annuali retribuite o di una procedura amministrativa giuridicamente vincolante o forme analoghe. A suo avviso, spetta ai giudici nazionali decidere se uno strumento di tal genere sia stato fornito.
In secondo luogo, l’avvocato generale è del parere che sarebbe in contrasto con la direttiva richiedere ai lavoratori di presentare una domanda a un giudice, o a un qualsiasi altro organismo, per costringere il datore di lavoro a creare uno strumento adeguato per l’esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite. Egli ritiene che tale conclusione sia suffragata dal fatto che l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce a ogni lavoratore un diritto inequivocabile alle ferie annuali retribuite. Inoltre, la giurisprudenza della Corte stabilisce che la costituzione stessa del diritto alle ferie annuali retribuite non deve essere subordinata ad alcuna condizione.
L’avvocato generale considera poi che un lavoratore può far valere la direttiva per ottenere la corresponsione di un’indennità sostitutiva di ferie non godute qualora non sia stato reso disponibile alcuno strumento, da parte del datore di lavoro, per l’esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, o se tale strumento sia stato fornito solo a partire da una determinata fase del rapporto di lavoro. Secondo l’avvocato generale, consentire ai datori di lavoro di negare la creazione di uno strumento per l’esercizio, da parte dei lavoratori, del diritto alle ferie annuali retribuite eccede la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nell’applicazione del diritto alle ferie annuali retribuite ed equivale a subordinare la costituzione stessa del diritto ad una condizione illecita.
Ciò significa, ad avviso dell’avvocato generale, che qualora il lavoratore non fruisca in tutto o in parte delle ferie annuali spettatigli nell’anno di riferimento, in una situazione in cui egli avrebbe esercitato tale diritto se il suo datore di lavoro non si fosse rifiutato di retribuire le ferie di cui egli godeva, detto lavoratore può sostenere che gli è stato impedito di esercitare il suo diritto alle ferie retribuite con la conseguenza che tale diritto è oggetto di riporto sino a quando gli sarà data la possibilità di esercitarlo.
In terzo luogo, l’avvocato generale conclude che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite che non siano state godute sino alla data in cui il datore di lavoro abbia messo a disposizione del lavoratore uno strumento adeguato per l’esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite. Qualora ciò non sia mai avvenuto, è dovuta un’indennità finanziaria per coprire l’intera durata del rapporto di lavoro sino alla cessazione dello stesso.
Infine, l’avvocato generale ritiene che sia incompatibile con il diritto dell’Unione imporre a un lavoratore di beneficiare delle ferie annuali prima di poter accertare se gli verranno retribuite. Secondo l’avvocato generale, una diversa posizione equivarrebbe a richiedere al lavoratore di attivarsi per garantire la creazione di uno strumento adeguato per l’esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, soluzione che l’avvocato generale considera incompatibile con il diritto dell’Unione. Egli ritiene inoltre che ciò renderebbe il diritto alle ferie retribuite eccessivamente difficile da applicare.
Fonte: Parlamento Europeo