Le conciliazioni possono essere sottoscritte in sedi diverse rispetto a quanto indicato dall’art. 2113 c.c., a condizione che sia concreta ed effettiva l’assistenza sindacale per il prestatore di lavoro. Così la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 25796/2023.
Nel caso di specie affrontato dai giudici di legittimità, una società proponeva opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo notificato dall’ex dipendente per chiedere il pagamento di retribuzioni non corrisposte. A fondamento della predetta domanda, l’azienda deduceva che la somma richiesta non era stata corrisposta in virtù di una rinuncia espressa dal lavoratore in un accordo conciliativo, siglato nella sede della prefettura alla presenza di un rappresentante sindacale.
La Corte d’Appello rigettava la domanda, considerando impugnabile la conciliazione, perché sprovvista dei requisiti di cui all’art. 2113 c.c.
Confermando la pronuncia della Corte d’Appello, la Corte di Cassazione sottolinea che possono rientrare nel novero delle conciliazioni inoppugnabili solo quelle sottoscritte in sede arbitrale ovvero presso sedi e con modalità previste dai ccnl sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.