Nell’ambito di una procedura concorsuale era stato stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con passaggio alla società affittuaria di una parte del personale e licenziamento collettivo di tutti gli altri lavoratori
Uno dei dipendenti licenziati aveva impugnato il licenziamento lamentando la mancata applicazione dei criteri di scelta previsti dalla disciplina sul licenziamento collettivo (art. 5, L. n. 223/1991) nell’ambito dell’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 per il trasferimento di ramo.
La domanda era stata respinta dai giudici di merito sul presupposto dell’inapplicabilità di tali criteri di scelta al trasferimento in deroga.
Il ricorso per cassazione promosso dalla lavoratrice è stato respinto dalla Suprema Corte che, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che l’art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 che consente la deroga alla continuità del rapporto lavorativo (sancita dall’art. 2112 c.c.) per il trasferimento di aziende sottoposte a procedure concorsuali non prevede alcun contenuto specifico dell’accordo sindacale né l’indicazione di criteri di selezione del personale da trasferire.