A seguito di una lettera anonima concernenti pregressi comportamenti illeciti di una lavoratrice, la società aveva contestato i fatti (dopo circa un mese dalla segnalazione) e licenziato la dipendente.
L’impugnazione promossa dal lavoratrice per tardività della contestazione è stata respinta dai giudici di merito rilevando da un lato che la contestazione doveva ritenersi tempestiva rispetto alla ricezione della denuncia e, dall’altro, che non era configurabile in capo al datore di lavoro alcuna responsabilità per omesso controllo dei propri dipendenti.
La Suprema Corte – adita dalla dipendente – ha confermato la sentenza di merito ribadendo che la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata non in relazione alla commissione dei fatti o alla loro astratta conoscibilità da parte datoriale bensì in rapporto al momento in cui il datore di lavoro ha concreta contezza dei fatti.
La Corte di Cassazione ha altresì precisato come tale principio non sia derogato dalla natura anonima della segnalazione pervenuta al datore di lavoro rilevando come nessuna norma di legge precluda che l’esercizio del potere disciplinare sia sollecitato da scritti anonimi fermo restando (naturalmente) l’onere datoriale di provare (al di là della denuncia anonima) i fatti contestati