Con sentenza n. 35646 del 5 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2 della legge n. 604/1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della, legge n. 92/2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.
Ulteriori elementi, quali, tra gli altri, i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, attengono non già alla ragione del licenziamento ma alla concreta attuazione della determinazione datoriale anche esplicitata attraverso la modalità di selezione dei lavoratori interessati dal recesso. I criteri e la loro corretta applicazione, peraltro, possono essere oggetto di ulteriori richieste informative da parte del lavoratore e assoggettabili a specifiche contestazioni”.
Il caso di specie riguarda un dipendente impiegato come operatore subacqueo, licenziato per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale di tale categoria omogenea di dipendenti di un’impresa), aveva sostenuto in giudizio l’illegittimità del licenziamento per carenza, nella comunicazione dello stesso, dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da espellere. Secondo una giurisprudenza diffusa della cassazione (cfr., ad es. Cass. n. 16856/2020), infatti, nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinga a un gruppo omogeneo e fungibile di personale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro di adottare criteri di scelta oggettivi, anche (ma non esclusivamente) ricorrendo a quelli stabiliti per il licenziamento collettivo. La Corte, confermando la sentenza di merito, respingeva il ricorso, ribadendo che la motivazione del licenziamento individuale, oggi imposta dalla legge n. 92/2012, richiede unicamente l’esplicitazione delle ragioni dello stesso e non della concreta attuazione della decisione datoriale esplicitata attraverso le modalità di selezione dei lavoratori interessati al recesso.