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Licenziamento per avvenuta inidoneità del lavoratore

Sentenza della Corte di Cassazione, n. 8419 del 5 aprile 2018: in assenza di ricollocazione, è legittimo il licenziamento se il dipendente risulta essere inabile al lavoro
10/04/2018
Il licenziamento di un lavoratore del tutto inabile al lavoro, nel caso sia possibile optare per impieghi alternativi o ricorrere a una nuova attività, è da considerarsi legittimo. Lo precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8419 depositata il 5 aprile 2018.
Nel caso di specie, lavoratore, licenziato per sopravvenuta infermità, ha impugnato il licenziamento sostenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto adibirlo a diverse mansioni, compatibili con il proprio stato di salute.
 
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto legittimo il licenziamento rilevando che le diverse mansioni rivendicate dal lavoratore non trovavano riscontro nei profili della contrattazione collettiva né nell’organizzazione datoriale per cui doveva escludersi che il datore di lavoro fosse tenuto ad adibire il dipendente a mansioni tali da non consentirne una piena utilizzazione.
 
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha confermato la sentenza di merito confermando il principio per cui è legittimo il licenziamento del lavoratore per inabilità sopravvenuta ove il datore di lavoro provi l’impossibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile alle mansioni già assegnate o ad altre equivalenti nonché a mansioni inferiori considerando peraltro, nel bilanciamento tra il diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e la libertà imprenditoriale ex art. 41 Cost., l'interesse del datore di lavoro ad una collocazione del lavoratore inidoneo che non modifichi le scelte organizzative con pregiudizio per gli altri lavoratori ed alterazione inammissibile della qualità dell'organigramma aziendale.
 
Nel caso di specie, la Cassazione ha condiviso la valutazione operata dalla Corte di merito rilevando che essa aveva “posto in evidenza come la scelta di adibire il L. alla pompa self, che non rappresentava, per quanto detto, un profilo professionale autonomo, avrebbe realizzato un adempimento solo parziale della prestazione lavorativa pattuita, oggetto del contratto, e che non poteva ovviarsi all'esigenza sopravvenuta con una scelta diversa da quella adottata, esigendosi che il datore procedesse a spostamenti di altri dipendenti, modificando la tipologia delle loro mansioni - in cui era prevista un'alternatività di adibizione anche alla pompa self - con esposizione degli stessi a maggior rischio di salute e con alterazione inammissibile dell'organigramma aziendale”

 
 




 
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