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Inammissibile l’imputazione automatica dei giorni di malattia a ferie non godute

Ferie e comporto di malattia: per la Corte di Cassazione (sentenza n.8372/18) è onere del lavoratore attivarsi prima del decorso del comporto
28/05/2018
Il lavoratore, assente per malattia, che intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto «deve comunque investire il datore della richiesta di fruizione delle ferie, affinché questi possa concedere al medesimo di fruire delle ferie durante il periodo di malattia». Così la Cassazione con sentenza n.8372/18, depositata il 4 aprile.
 
Nel caso de quo, il periodo di comporto contrattuale è stato superato il 7 marzo 2005 ed il licenziamento irrogato il successivo 12 marzo. Successivamente al superamento del comporto ed al licenziamento medesimo, il lavoratore ha richiesto di computare le assenze effettuate a titolo di ferie (anziché di malattia) sì da evitare il superamento del comporto medesimo. La richiesta è stata respinta dal datore di lavoro con conseguente impugnazione del recesso.
 
I giudici di merito hanno respinto il ricorso promosso dal lavoratore ritenendo inammissibile la pretesa del lavoratore di imputare i giorni di
assenza a ferie per conseguire la sospensione del comporto in quanto: 
 
a) nell’ordinamento giuridico non è previsto un principio di automaticità del prolungamento del periodo di comporto per la fruizione del periodo feriale;
b) la facoltà di richiedere la fruizione di ferie (in vece della malattia) deve essere esercitata prima del superamento del comporto.
 
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello alla stregua dei seguenti principi:
  1. non è configurabile un automatico prolungamento del periodo di comporto in misura corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti
  2. il lavoratore per evitare il superamento del comporto deve espressamente richiedere la fruizione di ferie
  3. tale richiesta deve essere formulata in data anteriore al superamento del comporto
  4. il datore di lavoro deve esaminare tale richiesta contemperando il fondamentale interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro con le proprie esigenze aziendali
  5. in caso di diniego delle ferie, il datore di lavoro deve dimostrare l’effettività delle esigenze aziendali ostative. 

 
 




 
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