L’Agenzia delle Entrate, cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla tassazione di indennizzi corrisposti ai lavoratori in esecuzione dei contratti di prossimità (siglati ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 138/2011) finalizzati alla gestione delle crisi aziendali, ha preliminarmente rilevato che tali accordi possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell'ambito delle materie tassativamente elencate nell’art. 8, comma 2, D.L. n. 138/2011, tra cui non è ricompresa la normativa fiscale.
Alla luce di tale premessa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che alle indennità e alle retribuzioni corrisposti in esecuzione dei contratti di prossimità debba essere applicata l'ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente dall’art. 51, TUIR.
Così inquadrata la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ove l’indennizzo sia volto a compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno e, quindi, nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro le relative somme sono qualificabili come lucro cessante (in quanto sostitutive di un reddito) e sono pertanto soggette a tassazione come reddito di lavoro con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973.