Il Ministero del Lavoro, ritenuti irrilevanti eventuali spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs, ha precisato, con la circolare n.14 del 26 luglio 2017, che il requisito dell’anzianità lavorativa nell’unità produttiva interessata dalla cassa, requisito previsto dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, deve essere verificato dall'INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale ex art. 20, comma 1, del medesimo decreto.
"In sede di valutazione dei programmi aziendali - recita la circolare ministeriale - si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione. Ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, si ritiene che nel corso dei programmi contemplati dall'art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs".