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L’accesso al pronto soccorso è escluso dal periodo di comporto?

La Corte di Cassazione (sentenza 15845/24) chiarisce l'esclusione delle giornate di pronto soccorso dal calcolo del periodo di comporto, equiparandole a ricoveri ospedalieri e day hospital.
19/07/2024
La sentenza della Corte di Cassazione del 6 giugno 2024, n. 15845, ha apportato un'importante chiarificazione riguardo alla considerazione, ai fini del calcolo del periodo di comporto, delle giornate in cui il lavoratore accede al pronto soccorso.
 
La Cassazione ha proposto un'interpretazione innovativa del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al rapporto di lavoro in esame, escludendo dal computo del periodo di comporto il ricovero ospedaliero e il "day hospital", in maniera analoga a quanto previsto dai CCNL ARIS per le patologie gravi che richiedono terapie salva vita.
 
Il caso riguardava un dipendente licenziato per aver superato il periodo di comporto previsto dall’art. 70 del CCNL Carta Industria del 2016. Il lavoratore contestava il licenziamento, sostenendo che le giornate di accesso al pronto soccorso non dovessero essere incluse nel calcolo del periodo di comporto, analogamente ai ricoveri ospedalieri.
 
La società datrice di lavoro sosteneva che, secondo il contratto collettivo, solo il ricovero ospedaliero, incluso il "day hospital", fosse escluso dal computo del periodo di comporto, non estendendo tale esclusione agli accessi al pronto soccorso.
 
La Corte, nell’esaminare il caso, ha considerato le definizioni di ricovero e "day hospital" fornite dal DPCM del 12 gennaio 2017 relativo alla "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" (LEA), al fine di determinare se le assenze per accesso al pronto soccorso dovessero essere escluse dal calcolo del periodo di comporto.
 
I Giudici hanno rilevato che il ricovero ospedaliero si caratterizza per una durata minima di 24 ore, con pernottamento nella struttura sanitaria, mentre il "day hospital" è limitato alla durata giornaliera, senza pernottamento, e può includere uno o più accessi di breve durata.
La Cassazione ha interpretato la norma contrattuale relativa al periodo di comporto, sostenendo che l’espressione utilizzata (“nel computo dei limiti della conservazione del posto […] non saranno conteggiate […] le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital”) implica una concezione ampia di "ricovero", che include sia il ricovero ospedaliero con pernottamento che il ricovero giornaliero.
 
Secondo i Giudici, sarebbe illogico escludere dal computo del comporto i giorni di "day hospital" e non quelli di accesso al pronto soccorso. È irragionevole pensare che le parti sociali abbiano inteso escludere le giornate in cui il lavoratore è stato sottoposto a "terapie, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali" programmati in regime di "day hospital" e non quelle di accesso urgente al pronto soccorso.
 
Questa sentenza si inserisce nel più recente orientamento giurisprudenziale, che richiede maggiore cautela nel calcolo delle assenze ai fini del recesso dal rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto. La pronuncia sottolinea l'importanza di adottare massima prudenza nella determinazione delle giornate di assenza che possono portare al licenziamento del lavoratore.

 
 




 
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