A fronte di una crisi aziendale,una società cooperativa ha deliberato, in conformità al proprio Regolamento interno, un apporto dei soci lavoratori sotto forma di riduzione del loro trattamento economico.
Rilevato che la decurtazione subita aveva determinato il riconoscimento di un importo inferiore al minimo legale – e, quindi, ai minimi tabellari di riferimento come sancito dall’art. 3, L. n. 142/2001 – alcune lavoratrici hanno convenuto in giudizio la cooperativa per il pagamento di quanto già decurtato.
I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo che il trattamento minimo legale non possa mai essere derogato nemmeno in casi di crisi aziendale.
Il decisum è stato confermato dalla Suprema Corte in virtù di diversa argomentazione.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che in caso di crisi aziendale l’assemblea della società cooperativa ha facoltà di deliberare sia la riduzione dei trattamenti economici integrativi sia forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori (anche in misura tale da derogare al minimo legale) purché si tratti di interventi di natura temporanea e, rilevata l’assenza di temporaneità della decurtazione operata nel caso di specie, ha confermato la decisione di merito.