La Corte di appello di Napoli aveva ritenuto legittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore che all’uscita dal servizio era stato trovato in possesso di varie confezioni di caramelle e gomme per un valore di € 9.80 rilevando che la volontà del furto poteva desumersi dal fatto che le confezioni erano dotate di un allarme antitaccheggio di cui i lavoratori non erano informati e che la gravità della condotta e la proporzionalità del licenziamento non erano escluse dal modico valore dei beni sottratti in considerazione dell’organizzazione del lavoro (supermercato con esposizione pubblica della merce) e delle mansioni espletate dal lavoratore (addetto al rifornimento degli scaffali).
Il ricorso con cui il lavoratore ha contestato la gravità della condotta e la proporzionalità del recesso è stato respinto dalla Suprema Corte che, richiamato il proprio consolidato orientamento volto ad escludere rilevanza, in caso di furti commessi in azienda, al mero valore modico dei beni sottratti, ha condiviso la motivazione dei giudici di merito che, come rilevato, aveva considerato l’ambiente di lavoro, le mansioni del dipendente ed il carattere fraudolento della condotta.