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Illegittima la clausola di gradimento del committente sui dipendenti dell'appaltatore

Una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro stabilisce che il committente non può imporre all'appaltatore la sostituzione del personale ritenuto inidoneo, riconoscendo l'autonomia gestionale dell'appaltatore
07/01/2025
Con la sentenza n. 1028 del 10 dicembre 2024, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato illegittima la clausola di gradimento inserita in un contratto di appalto, che imponeva all’appaltatore di sostituire i dipendenti non ritenuti idonei dal committente. Secondo il giudice, una simile disposizione conferiva al committente un potere di controllo sui lavoratori dell’appaltatore, compromettendone l’autonomia gestionale e creando un’interferenza indebita nel rapporto di lavoro. La decisione riafferma il principio secondo cui il potere direttivo e disciplinare deve rimanere in capo esclusivamente al datore di lavoro, evitando ingerenze esterne che potrebbero alterare la natura dell’appalto.

 
 




 
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