La sentenza n. 13265 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, del 28 maggio 2018 ha confermato che la sanzione disciplinare della recidiva richiede necessariamente una precedente sanziona disciplinare.
A fronte di una norma contrattuale che prevedeva il licenziamento disciplinare in caso di "recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione" (art. 225 CCNL Commercio Terziario), il datore di lavoro ha licenziato un dipendente che aveva due precedenti sanzioni di sospensione ed una contestazione disciplinare non conclusasi con irrogazione della sanzione.
L’impugnazione promossa dal lavoratore è stata accolta dai giudici di merito sul rilievo per cui la recidiva può riferirsi unicamente a mancanze sanzionate e non solo contestate.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Suprema Corte che ha rilevato come la mancata irrogazione della sanzione escluda la stessa rilevanza disciplinare del fatto contestato per cui le infrazioni contestate ma non sanzionate non possono esser in ogni caso considerate quale recidiva