Nel caso in questione un lavoratore è stato licenziato per varie e gravi inadempienze nello svolgimento della prestazione lavorativa – “sostituzione arbitraria di sei contatori, omessa segnalazione di palesi manomissioni della sigillatura esterna, installazione di due misuratori manomessi prima del montaggio e falsità delle motivazioni tecniche che avrebbero giustificato la sostituzione delle apparecchiature” – emerse nel corso di accertamenti tecnici disposti dal datore di lavoro.
Il ricorso del lavoratore è stato respinto dai giudici di merito che da un lato hanno ritenuto corretta la procedura disciplinare e, dall’altro, sussistente la giusta causa di recesso stante la gravità delle inadempienze imputabili al lavoratore.
Nel giudizio di legittimità il lavoratore lamenta in primis la violazione dell’art. 7, L. n. 300/1970 e dei canoni generali di buona fede e correttezza rilevando che gli accertamenti tecnici erano stati espletati dal datore di lavoro unilateralmente.
La Suprema Corte, con l'ordinanza 16598/2019, ha respinto tale motivo rilevando che il principio del contraddittorio evocato dal lavoratore si riferisce al procedimento ex art. 7, L. n. 300/1970 – che, come noto, ha inizio con la contestazione disciplinare – senza precludere la potestà datoriale di effettuare indagini preliminari volte a verificare l’eventuale commissione di infrazioni da parte dei propri dipendenti.