Relativamente alle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di Integrazione Salariale previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 148/2015 per le imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), l’INPS ed il Ministero del Lavoro hanno precisato le condizioni di fruizione in relazione a diverse operazioni societarie.
In particolare, per la determinazione delle prestazioni erogabili – c.d. tetto azienda previsto dall’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 – a favore di imprese cessionarie risultanti da operazioni societarie le citate amministrazioni hanno precisato che:
- In caso di operazioni societarie comportanti l’integrale acquisizione dei lavoratori (es. trasferimento di azienda, fusione, incorporazione, ecc..) il tetto aziendale è computato in relazione alla contribuzione dovuta sia dall’impresa cedente che dalla cessionaria.
- In caso di operazioni societarie comportanti una acquisizione parziale di personale (es. trasferimento di ramo d’azienda, scissioni parziali, ecc..) il tetto aziendale è computato in relazione alla contribuzione dovuta dalla sola impresa cessionaria