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Fondo di Integrazione Salariale e trasferimenti di ramo d'azienda

Il Ministero del Lavoro si è espresso mediante Interpello il 16 novembre 2017 circa la possibilità di consentire che in caso di operazioni societarie di affitto di ramo d’azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal FIS da parte della impresa cessionaria, vi sia il riconoscimento della contribuzione già versata dall’impresa cedente
17/11/2017
Relativamente alle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di Integrazione Salariale previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 148/2015 per le imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), l’INPS ed il Ministero del Lavoro hanno precisato le condizioni di fruizione in relazione a diverse operazioni societarie.
 
In particolare, per la determinazione delle prestazioni erogabili – c.d. tetto azienda previsto dall’art. 29, D.Lgs. n. 148/2015 – a favore di imprese cessionarie risultanti da operazioni societarie le citate amministrazioni hanno precisato che:
 
- In caso di operazioni societarie comportanti l’integrale acquisizione dei lavoratori (es. trasferimento di azienda, fusione, incorporazione, ecc..) il tetto aziendale è computato in relazione alla contribuzione dovuta sia dall’impresa cedente che dalla cessionaria.
- In caso di operazioni societarie comportanti una acquisizione parziale di personale (es. trasferimento di ramo d’azienda, scissioni parziali, ecc..) il tetto aziendale è computato in relazione alla contribuzione dovuta dalla sola impresa cessionaria

 
 




 
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