Il datore di lavoro, accertata mediante un'agenzia investigativa l'insussistenza delle condizioni per fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 (la lavoratrice dimorava infatti in località diversa rispetto al parente disabile), ha licenziato in tronco la dipendente.
I giudici di merito hanno respinto il ricorso promosso dalla lavoratrice ritenendo legittimo l'espletata indagine investigativa.
La Suprema Corte ha confermato tale statuizione ribadendo la legittimità dei controlli investigativi volti ad accertare illeciti del dipendente estranei alla prestazione lavorativa.
I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che le condizioni di fruizione del congedo straordinario (oggetto del controllo nel caso de quo) non sono sottratte al controllo, nemmeno qualificando la condotta anche in termini di inadempimento, trattandosi di una condotta illecita, posta in essere al di fuori dell'orario di lavoro e fonte di danni per il datore di lavoro e la stessa collettività.